Normativa PPWR

Regolamento (UE) 2025/40 su imballaggi e rifiuti di imballaggio.

Le date che contano, i ruoli chiave e le domande frequenti. Le uniche date che non slitteranno sono quelle scritte nel regolamento senza rinvio ad atti delegati.

Timeline

Scadenza imminente · 12 ago 2026
30giorni all'applicazione generale del PPWR

Dal 12 agosto 2026 servono DoC e documentazione tecnica per ogni imballaggio immesso, limiti su metalli pesanti e PFAS food-contact (senza esaurimento scorte), registri nazionali produttori, principio di minimizzazione e stop a claim/etichette fuorvianti.

  1. 12 ago 2026Imminente

    Applicazione generale: DoC e documentazione tecnica per ogni imballaggio immesso; limiti sostanze (metalli pesanti; PFAS food contact senza esaurimento scorte); registri nazionali produttori; principio di minimizzazione; stop claim/etichette fuorvianti.

  2. 27 set 2026

    Direttiva Empowering Consumers (UE 2024/825): stop green claim generici non dimostrati.

  3. 12 feb 2027

    HoReCa da asporto: contenitore proprio del cliente senza sovrapprezzo (art. 32); termine per gli Stati per definire il regime sanzionatorio.

  4. 12 feb 2028

    Compostabilità obbligatoria (bustine tè/caffè, capsule, etichette ortofrutta, shopper ultraleggeri); HoReCa obbligo di offrire opzione riutilizzabile (art. 33), esenzione microimprese.

  5. 12 ago 2028

    Etichettatura armonizzata UE sulla composizione materiali (tramonto sistemi nazionali).

  6. 1 gen 2029

    Sistemi di deposito cauzionale (DRS) bottiglie plastica e lattine fino a 3 litri, raccolta 90%.

  7. 1 gen 2030

    Il grande scalino: classi riciclabilità A/B/C, contenuto riciclato minimo, minimizzazione documentata, spazio vuoto fino a 50%, obblighi di riuso, divieti Allegato V, eco-modulazione EPR piena.

  8. 2035

    Riciclabilità at scale; revisione esenzioni contact-sensitive.

  9. 1 gen 2038

    Solo classi A e B ammesse sul mercato.

  10. 1 gen 2040

    Contenuto riciclato rafforzato (PET contact-sensitive dal 30% al 50%), riuso trasporto 70%.

Glossario ruoli

Fabbricante

Art. 15
UE (unico, valido in tutta l'Unione)

Chi fabbrica l'imballaggio, oppure chi fa progettare/fabbricare e immette sul mercato il prodotto confezionato con il proprio nome o marchio. Il brand owner è fabbricante anche se il converter produce fisicamente l'imballaggio.

Quando si attiva: Immette prodotti confezionati a proprio marchio, oppure produce imballaggio di servizio venduto vuoto, oppure private label del retailer.

Importatore

Cap. II
Ingresso UE

Chi immette in UE imballaggi o prodotti imballati da paesi terzi. Verifica che il fabbricante extra-UE abbia adempiuto (fascicolo, DoC) e che l'imballaggio sia conforme; risponde in proprio se importa non conforme.

Quando si attiva: Importa imballaggi o prodotti confezionati da fuori UE.

Distributore

Cap. II
A valle, per mercato

Chi mette a disposizione a valle. Diligenza formale: verificare la presenza delle informazioni richieste e non distribuire ciò che sa o dovrebbe sapere non conforme.

Quando si attiva: Rivende prodotti confezionati da altri senza proprio marchio.

Fornitore di imballaggi (converter)

Art. 16
UE

Chi fornisce imballaggi o materiali deve dare al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione a dimostrare la conformità (schede composizione, evidenze metalli pesanti e PFAS, dati contenuto riciclato).

Quando si attiva: Produce o converte imballaggi per conto di terzi.

Marketplace / fornitore di fulfilment

coordinamento con Reg. 2019/1020
Per mercato

Le piattaforme online e i fornitori di logistica/fulfilment devono raccogliere le informazioni sui produttori e verificare l'assolvimento degli obblighi EPR nel paese di destinazione, in particolare per venditori extra-UE.

Quando si attiva: Gestisce una piattaforma di vendita di terzi o servizi di fulfilment.

Glossario termini

Sostanze che destano preoccupazione (SoC)

Art. 5

Sostanze con effetti negativi su salute o ambiente, o che ostacolano il riciclo e la sicurezza dei materiali riciclati. Il PPWR impone di minimizzarne la presenza negli imballaggi. Obbligo di principio già attivo dal 12 agosto 2026; criteri e soglie di dettaglio arriveranno con atti delegati. I limiti su metalli pesanti e PFAS ne sono le prime applicazioni con valore numerico.

PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti

Art. 5(4)

Divieto di immissione sul mercato di imballaggi a contatto con alimenti che contengano PFAS oltre le soglie fissate dal regolamento. Si applica dal 12 agosto 2026 e riguarda l'intera filiera che rifornisce il food&beverage in UE.

Metalli pesanti

Allegato II

Somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti nell'imballaggio o nei suoi componenti. Limite complessivo di 100 mg/kg, con deroghe specifiche (es. vetro riciclato, cassette in plastica riutilizzabili).

Contenuto minimo di riciclato

Art. 7

Percentuali minime di plastica riciclata post-consumo obbligatorie per parte in plastica dell'imballaggio, differenziate per tipo (contact-sensitive, bevande PET, altro). Prime soglie dal 1° gennaio 2030, aumento nel 2040. Calcolo per modello di imballaggio, media annua per impianto.

Riciclabilità di design (DfR)

Art. 6

Ogni imballaggio deve essere progettato per essere riciclabile secondo classi di performance A/B/C. Dal 2030 sono ammessi solo A/B; dal 2038 solo A. I criteri operativi arrivano con atti delegati entro il 2028.

Riutilizzabile vs riciclabile

Art. 3

Un imballaggio riutilizzabile è progettato per compiere più cicli con lo stesso scopo, all'interno di un sistema di riutilizzo. Un imballaggio riciclabile è progettato per essere raccolto, selezionato e trasformato in materia prima seconda a fine vita. I due requisiti convivono, non si escludono.

Obiettivi di riutilizzo

Art. 29

Quote minime di imballaggi riutilizzabili per bevande, trasporto e vendita in specifici settori (es. take-away, e-commerce B2B). Prime scadenze dal 1° gennaio 2030, con revisione al 2030 sulla base dei dati raccolti dagli Stati membri.

Minimizzazione (over-packaging)

Art. 10

L'imballaggio deve essere ridotto al minimo peso e volume necessari a garantire funzionalità, sicurezza, igiene e accettabilità per il consumatore. Il rapporto vuoto/pieno degli imballaggi da trasporto e e-commerce non può superare il 50%.

Etichettatura armonizzata

Art. 12

Pittogrammi armonizzati UE su composizione materiale e istruzioni di conferimento per il consumatore. Obbligatoria dal 12 agosto 2028; il formato è definito da atti di esecuzione della Commissione.

Passaporto digitale del prodotto (DPP)

Art. 76

Sistema di identificazione digitale (QR code o data carrier) che veicola informazioni su composizione, riciclabilità, contenuto riciclato e istruzioni di gestione dell'imballaggio. Introduzione progressiva a partire dagli atti delegati del 2028.

Dichiarazione di Conformità (DoC)

Art. 39

Documento con cui il fabbricante dichiara che il modello di imballaggio rispetta i requisiti del PPWR. Va redatta prima dell'immissione sul mercato, tenuta 10 anni e resa disponibile su richiesta delle autorità.

Documentazione tecnica

Allegato VII

Fascicolo che dimostra la conformità del modello: descrizione, disegni, valutazioni sui requisiti sostanziali (SoC, riciclabilità, riciclato, minimizzazione), risultati di test. Base della DoC e prima cosa che l'autorità chiede in ispezione.

Immissione sul mercato

Art. 3

Prima messa a disposizione di un imballaggio sul mercato UE. Fa scattare gli obblighi PPWR e avviene una sola volta per unità fisica. Tutto ciò che segue è messa a disposizione a valle.

Responsabilità Estesa del Produttore (EPR)

Art. 45

Chi immette per primo un imballaggio sul mercato di uno Stato membro finanzia la raccolta, selezione e riciclo del rifiuto corrispondente in quel Paese. Registrazione, contributi e modulazione (eco-fee) sono gestiti dai sistemi nazionali (in Italia i consorzi CONAI).

Modulazione dei contributi (eco-modulation)

Art. 45(4)

I contributi EPR devono premiare gli imballaggi con migliore performance ambientale (classe di riciclabilità, contenuto riciclato, riutilizzabilità) e penalizzare i peggiori. Obbligatoria per gli Stati membri.

Fulfilment service provider

Art. 4

Operatore che, nell'ambito di un'attività commerciale, offre servizi di magazzinaggio, imballaggio, indirizzamento e spedizione per conto di terzi (es. logistica per marketplace). Ha obblighi specifici di verifica sui prodotti che movimenta.

Distributore finale

Art. 32

Operatore che fornisce imballaggi al consumatore finale nel punto vendita. Sopra determinate superfici deve mettere a disposizione sistemi di ricarica (refill) o di riutilizzo per specifiche categorie di prodotto.

Imballaggio composito

Art. 3

Imballaggio costituito da due o più materiali diversi che non possono essere separati manualmente. Rilevante per la classificazione ai fini della riciclabilità e per il calcolo del contenuto riciclato per materiale prevalente.

Domande frequenti