Normativa PPWR
Regolamento (UE) 2025/40 su imballaggi e rifiuti di imballaggio.
Le date che contano, i ruoli chiave e le domande frequenti. Le uniche date che non slitteranno sono quelle scritte nel regolamento senza rinvio ad atti delegati.
Timeline
Dal 12 agosto 2026 servono DoC e documentazione tecnica per ogni imballaggio immesso, limiti su metalli pesanti e PFAS food-contact (senza esaurimento scorte), registri nazionali produttori, principio di minimizzazione e stop a claim/etichette fuorvianti.
- 12 ago 2026Imminente
Applicazione generale: DoC e documentazione tecnica per ogni imballaggio immesso; limiti sostanze (metalli pesanti; PFAS food contact senza esaurimento scorte); registri nazionali produttori; principio di minimizzazione; stop claim/etichette fuorvianti.
- 27 set 2026
Direttiva Empowering Consumers (UE 2024/825): stop green claim generici non dimostrati.
- 12 feb 2027
HoReCa da asporto: contenitore proprio del cliente senza sovrapprezzo (art. 32); termine per gli Stati per definire il regime sanzionatorio.
- 12 feb 2028
Compostabilità obbligatoria (bustine tè/caffè, capsule, etichette ortofrutta, shopper ultraleggeri); HoReCa obbligo di offrire opzione riutilizzabile (art. 33), esenzione microimprese.
- 12 ago 2028
Etichettatura armonizzata UE sulla composizione materiali (tramonto sistemi nazionali).
- 1 gen 2029
Sistemi di deposito cauzionale (DRS) bottiglie plastica e lattine fino a 3 litri, raccolta 90%.
- 1 gen 2030
Il grande scalino: classi riciclabilità A/B/C, contenuto riciclato minimo, minimizzazione documentata, spazio vuoto fino a 50%, obblighi di riuso, divieti Allegato V, eco-modulazione EPR piena.
- 2035
Riciclabilità at scale; revisione esenzioni contact-sensitive.
- 1 gen 2038
Solo classi A e B ammesse sul mercato.
- 1 gen 2040
Contenuto riciclato rafforzato (PET contact-sensitive dal 30% al 50%), riuso trasporto 70%.
Glossario ruoli
Fabbricante
Art. 15Chi fabbrica l'imballaggio, oppure chi fa progettare/fabbricare e immette sul mercato il prodotto confezionato con il proprio nome o marchio. Il brand owner è fabbricante anche se il converter produce fisicamente l'imballaggio.
Quando si attiva: Immette prodotti confezionati a proprio marchio, oppure produce imballaggio di servizio venduto vuoto, oppure private label del retailer.
Importatore
Cap. IIChi immette in UE imballaggi o prodotti imballati da paesi terzi. Verifica che il fabbricante extra-UE abbia adempiuto (fascicolo, DoC) e che l'imballaggio sia conforme; risponde in proprio se importa non conforme.
Quando si attiva: Importa imballaggi o prodotti confezionati da fuori UE.
Distributore
Cap. IIChi mette a disposizione a valle. Diligenza formale: verificare la presenza delle informazioni richieste e non distribuire ciò che sa o dovrebbe sapere non conforme.
Quando si attiva: Rivende prodotti confezionati da altri senza proprio marchio.
Fornitore di imballaggi (converter)
Art. 16Chi fornisce imballaggi o materiali deve dare al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione a dimostrare la conformità (schede composizione, evidenze metalli pesanti e PFAS, dati contenuto riciclato).
Quando si attiva: Produce o converte imballaggi per conto di terzi.
Marketplace / fornitore di fulfilment
coordinamento con Reg. 2019/1020Le piattaforme online e i fornitori di logistica/fulfilment devono raccogliere le informazioni sui produttori e verificare l'assolvimento degli obblighi EPR nel paese di destinazione, in particolare per venditori extra-UE.
Quando si attiva: Gestisce una piattaforma di vendita di terzi o servizi di fulfilment.
Glossario termini
Sostanze che destano preoccupazione (SoC)
Art. 5Sostanze con effetti negativi su salute o ambiente, o che ostacolano il riciclo e la sicurezza dei materiali riciclati. Il PPWR impone di minimizzarne la presenza negli imballaggi. Obbligo di principio già attivo dal 12 agosto 2026; criteri e soglie di dettaglio arriveranno con atti delegati. I limiti su metalli pesanti e PFAS ne sono le prime applicazioni con valore numerico.
PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti
Art. 5(4)Divieto di immissione sul mercato di imballaggi a contatto con alimenti che contengano PFAS oltre le soglie fissate dal regolamento. Si applica dal 12 agosto 2026 e riguarda l'intera filiera che rifornisce il food&beverage in UE.
Metalli pesanti
Allegato IISomma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti nell'imballaggio o nei suoi componenti. Limite complessivo di 100 mg/kg, con deroghe specifiche (es. vetro riciclato, cassette in plastica riutilizzabili).
Contenuto minimo di riciclato
Art. 7Percentuali minime di plastica riciclata post-consumo obbligatorie per parte in plastica dell'imballaggio, differenziate per tipo (contact-sensitive, bevande PET, altro). Prime soglie dal 1° gennaio 2030, aumento nel 2040. Calcolo per modello di imballaggio, media annua per impianto.
Riciclabilità di design (DfR)
Art. 6Ogni imballaggio deve essere progettato per essere riciclabile secondo classi di performance A/B/C. Dal 2030 sono ammessi solo A/B; dal 2038 solo A. I criteri operativi arrivano con atti delegati entro il 2028.
Riutilizzabile vs riciclabile
Art. 3Un imballaggio riutilizzabile è progettato per compiere più cicli con lo stesso scopo, all'interno di un sistema di riutilizzo. Un imballaggio riciclabile è progettato per essere raccolto, selezionato e trasformato in materia prima seconda a fine vita. I due requisiti convivono, non si escludono.
Obiettivi di riutilizzo
Art. 29Quote minime di imballaggi riutilizzabili per bevande, trasporto e vendita in specifici settori (es. take-away, e-commerce B2B). Prime scadenze dal 1° gennaio 2030, con revisione al 2030 sulla base dei dati raccolti dagli Stati membri.
Minimizzazione (over-packaging)
Art. 10L'imballaggio deve essere ridotto al minimo peso e volume necessari a garantire funzionalità, sicurezza, igiene e accettabilità per il consumatore. Il rapporto vuoto/pieno degli imballaggi da trasporto e e-commerce non può superare il 50%.
Etichettatura armonizzata
Art. 12Pittogrammi armonizzati UE su composizione materiale e istruzioni di conferimento per il consumatore. Obbligatoria dal 12 agosto 2028; il formato è definito da atti di esecuzione della Commissione.
Passaporto digitale del prodotto (DPP)
Art. 76Sistema di identificazione digitale (QR code o data carrier) che veicola informazioni su composizione, riciclabilità, contenuto riciclato e istruzioni di gestione dell'imballaggio. Introduzione progressiva a partire dagli atti delegati del 2028.
Dichiarazione di Conformità (DoC)
Art. 39Documento con cui il fabbricante dichiara che il modello di imballaggio rispetta i requisiti del PPWR. Va redatta prima dell'immissione sul mercato, tenuta 10 anni e resa disponibile su richiesta delle autorità.
Documentazione tecnica
Allegato VIIFascicolo che dimostra la conformità del modello: descrizione, disegni, valutazioni sui requisiti sostanziali (SoC, riciclabilità, riciclato, minimizzazione), risultati di test. Base della DoC e prima cosa che l'autorità chiede in ispezione.
Immissione sul mercato
Art. 3Prima messa a disposizione di un imballaggio sul mercato UE. Fa scattare gli obblighi PPWR e avviene una sola volta per unità fisica. Tutto ciò che segue è messa a disposizione a valle.
Responsabilità Estesa del Produttore (EPR)
Art. 45Chi immette per primo un imballaggio sul mercato di uno Stato membro finanzia la raccolta, selezione e riciclo del rifiuto corrispondente in quel Paese. Registrazione, contributi e modulazione (eco-fee) sono gestiti dai sistemi nazionali (in Italia i consorzi CONAI).
Modulazione dei contributi (eco-modulation)
Art. 45(4)I contributi EPR devono premiare gli imballaggi con migliore performance ambientale (classe di riciclabilità, contenuto riciclato, riutilizzabilità) e penalizzare i peggiori. Obbligatoria per gli Stati membri.
Fulfilment service provider
Art. 4Operatore che, nell'ambito di un'attività commerciale, offre servizi di magazzinaggio, imballaggio, indirizzamento e spedizione per conto di terzi (es. logistica per marketplace). Ha obblighi specifici di verifica sui prodotti che movimenta.
Distributore finale
Art. 32Operatore che fornisce imballaggi al consumatore finale nel punto vendita. Sopra determinate superfici deve mettere a disposizione sistemi di ricarica (refill) o di riutilizzo per specifiche categorie di prodotto.
Imballaggio composito
Art. 3Imballaggio costituito da due o più materiali diversi che non possono essere separati manualmente. Rilevante per la classificazione ai fini della riciclabilità e per il calcolo del contenuto riciclato per materiale prevalente.
